12 Ottobre 2026
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AGGIORNAMENTO DEL 12 Ottobre 2026: ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE A integrazione e parziale rettifica di quanto riportato nel seguente articolo, specifichiamo che la vicenda ha avuto un importante e definitivo sviluppo giudiziario. La Corte d’Appello dell’Aquila ha infatti totalmente assolto Nino Di Francesco nel procedimento penale originato dai fatti qui narrati. Nelle motivazioni depositate il 13 settembre 2024, i giudici hanno evidenziato un “macroscopico errore valutativo” commesso in primo grado: l’unità di misura della sostanza rilevata era stata confusa (nanogrammi anziché milligrammi, dove un nanogrammo corrisponde a 0,000001 milligrammi). È stato inoltre accertato che la quantità effettivamente rilevata era del tutto compatibile con un farmaco regolarmente prescritto e assunto dall’atleta prima della competizione, escludendo qualsiasi finalità di alterazione della prestazione sportiva. Per onore di cronaca e chiarezza, si precisa che il provvedimento disciplinare sportivo emesso dal TNA (riportato nell’articolo sottostante) non venne impugnato all’epoca nelle sedi della giustizia sportiva e resta un fatto storico separato e distinto rispetto alla successiva assoluzione arrivata in ambito penale.

Sul sito della NADO Italia apprendiamo la notizia della squalifica di Nino Di Francesco, vincitore della Maratona di Pescara di quest’anno. Di seguito il comunicato ufficiale:

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del sig. Nino Di Francesco (tesserato FIDAL), visti gli articoli 2.1, 4.2.1 delle NSA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la squalifica di 4 anni a decorrere dal 22/12/2020 e con scadenza al 9/11/2024, così decurtato il presofferto. Visto l’art. 10 NSA dispone l’invalidazione del risultato sportivo conseguito in gara. Condanna il sig. Di Francesco al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 378,00.

 

 

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